Con l'avvento della pandemia Covid la proliferazione di norme "salvataggio" o "sostegno" per le imprese ha coinvolto anche le consolidate procedure di Rivalutazione dei Beni di Impresa, che, a partire dal 2000, compaiono un anno sì e il secondo forse, nel bouquet della Legge di Bilancio.
La proliferazione dovuta al Covid, quest'anno, ci regala la sovrapposizione di tre (dico tre) leggi di rivalutazione concorrenti:
la riapertura dei termini della rivalutazione di cui alla L. 160/2019;
l'introduzione di una rivalutazione speciale per i soggetti che operano nel settore alberghiero e termale di cui al DL 23/2020;
la previsione di una ulteriore e diversa rivalutazione di ordine erga omnes nel DL 104/2020.
Cominciamo con ordine.
1. La riapertura dei termini della rivalutazione di cui alla L. 160/2019
La prima forma agevolativa è probabilmente quella che interesserà pochi soggetti: si tratta della possibilità di estendere la validità della "vecchia" L. 160/2019 fino agli esercizi chiusi al 31/12/2020 e 31/12/2021. I beni rivalutabili sono quelli già presenti in bilancio al 31/12/2018. Le condizioni economiche di questa rivalutazione però sono meno convenienti della nuova versione introdotta dal DL 104/2020 illustrate più sotto al punto 3. Per cui sorvoliamo.
2. Rivalutazione beni settore alberghiero e termale (DL 23/2020).
Questa forma agevolativa è sicuramente la più vantaggiosa fra le tre tipologie: infatti è gratis!
L'ambito soggettivo però è limitato ai soggetti del settore alberghiero e termale.
Introdotta, in sede di conversione del dl “liquidità”, la possibilità, a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta.
Invece il saldo attivo della rivalutazione, preventivamente imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
La rivalutazione va eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi agli esercizi 2020 e 2021, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
3. Rivalutazione beni d'impresa di cui al DL 104/2020.
Quest'ultima tipologia di Rivalutazione è quella che dovrebbe interessare la maggior parte delle imprese.
Vediamone le caratteristiche.
L'agevolazione
Le disposizioni di cui all’art. 110, D.L. 104/2020 hanno riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
La grande novità (agevolativa) rispetto alle precedenti edizioni della Rivalutazione sta nella facoltà di poter effettuare la rivalutazione anche distintamente per ciascun bene, mentre in passato era sempre richiesto di rivalutare tutti i beni che facevano parte della stessa categoria omogenea.
Ha effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
Soggetti interessati
Si tratta sia delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio sia degli enti non commerciale e delle imprese in contabilità semplificata.
Oggetto della rivalutazione
Possono essere oggetto della rivalutazione i beni (ammortizzabili e non, quali i fabbricati strumentali, i beni mobili iscritti in pubblici registri, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali nonché le immobilizzazioni immateriali quali brevetti, licenze, marchi e simili) e le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Sono esclusi i beni merce oggetto della attività dell'impresa, l'avviamento ed i costi pluriennali nonché le partecipazioni non di controllo o di collegamento o che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
I metodi di rivalutazione sono: rivalutazione sia del costo storico che del fondo di ammortamento, rivalutazione dei soli valori dell'attivo oppure riduzione dell'ammontare dei fondi.
Imposte sostitutive
Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 % per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Questa aliquota di imposta sostitutiva è la più conveniente che si sia mai vista per i contribuenti, dalla prima versione della legge del 2000 ad oggi. Praticamente pagando solamente il 3% si potrà ammortizzare nei successivi esercizi il costo totale beneficiando del risparmio di imposta Ires 24% e Irap 3,90%!
Inoltre, per coloro che hanno intenzione prima o dopo di distribuire dividenti, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 %;
Le imposte sostitutive possono essere versate in un massimo di tre rate.
La prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati.
Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
In contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni, nel patrimonio netto dell’impresa va iscritto il saldo attivo di rivalutazione al netto della relativa imposta sostitutiva.
Tale saldo attivo costituisce una riserva in sospensione di imposta (tassata in caso di distribuzione e che può essere affrancato mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva) delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, da applicare al valore del saldo attivo computato al lordo dell’imposta sostitutiva di rivalutazione. A seguito dell’affrancamento, la riserva è liberamente distribuibile e non concorre a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione, ma solo quello del socio percettore secondo le regole ordinariamente previste per i dividendi.
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