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Il nuovo contributo a fondo perduto del DL 137/2020 (Decreto Ristori)

Il 28 ottobre è stato pubblicato il D.L. n. 137/2020, cosiddetto Decreto Ristori.

Il provvedimento si pone come obiettivo quello di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19.

Con questo primo commento al Decreto cercheremo di fornire chiarimenti in relazione ad uno degli interventi introdotti dal provvedimento, ossia il contributo a Fondo Perduto (art. 1 del testo di legge).


A CHI SPETTA: Ai soggetti che svolgono attività d’impresa, di lavoro autonomo e titolari di partita IVA, sia in forma individuale che societaria.

A CONDIZIONE CHE:

  1. Abbiano partita IVA attiva alla data del 25/10/2020;

  2. Dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto;

  3. L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto al fatturato e ai corrispettivi di aprile 2019;

  4. Il predetto contributo spetta anche in assenza di riduzione del fatturato per i soggetti riportati nell’Allegato 1 del testo di legge, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

FATTURATO E CORRISPETTIVI: Per determinare correttamente il fatturato dei mesi di aprile 2020 con il confronto di aprile 2019 si deve far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

A CHI NON SPETTA:

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, nonché ai soggetti la cui attività prevalente non rientri nei codici Ateco di cui all’Allegato 1 del testo di legge.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:

  • Per i soggetti già percettori del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del “Decreto Rilancio”, il nuovo contributo è parametrato all’importo del vecchio, secondo le percentuali (variabili dal 100 al 200% per la maggior parte delle tipologie di attività, con l’eccezione delle discoteche al 400%) come stabilite dalla tabella Allegato 1 al Decreto Ristori;

  • Per i soggetti che non hanno percepito il “vecchio” contributo di cui al “Decreto Rilancio”, il nuovo contributo è determinato applicando le percentuali di cui all’Allegato 1 al valore calcolato sulla base dei “vecchi” criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25 Decreto Rilancio (aliquote variabili del 10-15-20 percento sulla differenza di fatturato aprile 2020 - aprile 2019);

  • Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il nuovo contributo è determinato applicando una percentuale differenziata per codice Ateco secondo la tabella di cui all’Allegato 1 del testo di legge, agli importi minimi di euro 1.000,00 per le persone fisiche ed euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

COME SI RICHIEDE:

  • Per i soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del “Decreto Rilancio”, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, senza presentazione di alcuna domanda;

  • Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del “Decreto Rilancio” (perché non spettante oppure per mera omissione), mediante apposita domanda, da effettuare secondo i termini e le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ancora in fase di pubblicazione.


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