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Bollo sulle Fatture Elettroniche: facciamo il punto (insieme all'Agenzia Entrate)

Da quando le fatture elettroniche hanno fatto la comparsa nell'agenda giornaliera di professionisti e imprese, è emerso in tutta la sua evidenza il fenomeno dell'obbligatorio assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture con importi esenti o esclusi da iva superiori ai 77,47 euro.

Per esperienza possiamo tranquillamente sottolineare che in passato non tutti i contribuenti erano "sensibili" a questa tematica. La fattura elettronica ha sgombrato il campo da ogni differenziazione applicativa e ora, grazie a questo nuovo strumento, l'Amministrazione Finanziaria ha sicuramente goduto di un maggior gettito derivante dall'imposta di bollo.

Sulla scorta di questi entusiasmi, il 14 aprile 2021 l'agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la guida relativa all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche .

Prima di vedere i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria ricordiamo che con il Dm 4 dicembre 2020 sono state individuate le nuove scadenze per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle predette fatture elettroniche stabilendo, contestualmente, le modalità per l'integrazione dei documenti che non riportano l'indicazione del bollo, il quale tuttavia risulta dovuto.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'imposta in commento deve essere versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, con eccezione per il secondo trimestre per il quale il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre, anziché entro il 31 agosto. Tuttavia, se l'ammontare da versare risulta essere inferiore a determinate soglie, i termini di versamento vengono modificati come segue:

-se l'imposta complessivamente dovuta per il primo trimestre non supera la soglia di 250 euro, il contribuente può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre;

-se l'ammontare dell'imposta dovuta per i primi due trimestri solari risulta ancora inferiore a 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, e quindi entro il 30 novembre.


I nuovi automatismi dell'Agenzia Entrate

Il citato Dm 4 dicembre 2020 dispone, inoltre, che con riferimento alle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'agenzia delle Entrate provvederà a integrare quei documenti che non riportano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per i quali, sulla base dei dati in possesso della stessa Amministrazione finanziaria, l'imposta risulta dovuta.

Con il citato provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate è stata quindi data attuazione al nuovo servizio offerto dall'agenzia delle Entrate e finalizzato a evidenziare le fatture elettroniche che risultano essere prive dell'imposta di bollo quando, in realtà secondo l'Agenzia, essa avrebbe dovuto essere assolta. Più precisamente l'agenzia delle Entrate predispone due distinti elenchi:


-l'elenco A che contiene i dati delle fatture elettroniche emesse e inviate al Sistema di Interscambio (SdI) che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo e che non è un elenco modificabile, nonché

-l'elenco B che contiene i dati delle fatture elettroniche emesse e inviate attraverso il SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali, secondo l'Agenzia, vi è tale obbligo. Questo elenco è modificabile dal contribuente.


Gli elenchi sopra indicati sono resi disponibili al contribuente tramite un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Le eventuali modifiche che il contribuente volesse apportare vanno effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento ovvero entro il 10 settembre con riferimento al secondo trimestre solare; qualora non venga apportata alcuna variazione, l'elenco si ritiene confermato.


Sulla base delle fatture elettroniche indicate negli allegati A e B, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare ovvero entro il 20 settembre con riferimento al secondo trimestre, nell'area riservata del contribuente "Fatture e Corrispettivi" viene evidenziato l'importo da pagare a titolo di imposta di bollo, somma che deve essere versata entro i termini ordinari di cui si è detto in precedenza.


Nella guida pubblicata dall'agenzia delle Entrate e di cui si è fatto cenno poc'anzi, è stato fornito un chiarimento utile alla determinazione dell'ammontare da versare a titolo di imposta di bollo. L'Agenzia chiarisce, infatti, che per la corretta individuazione del trimestre di riferimento occorre considerare le fatture aventi la data di consegna ovvero la data di messa a disposizione, come riportata sulla ricevuta di consegna, precedente alla data di fine del trimestre.


La guida propone il seguente esempio: se una fattura viene trasmessa al Sistema di Interscambio in data 30 marzo e consegnata al destinatario il 31 marzo, allora per il conteggio dell'imposta da versare essa deve essere inclusa tra le fatture relative al primo trimestre. Qualora, invece, la fattura spedita il 30 marzo venga consegnata al cessionario o committente il 1° aprile, la stessa deve confluire nel conteggio del secondo trimestre. In riferimento alle fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione, invece, per la corretta determinazione del trimestre di riferimento devono considerarsi i documenti:


-consegnati e accettati dalla Pubblica amministrazione, per i quali la data di consegna riportata nella ricevuta risulta precedente alla data di fine del trimestre;

-consegnati e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva);

-non consegnati, per i quali la data di messa a disposizione riportata nella ricevuta di impossibilità di recapito risulta precedente alla fine del trimestre.


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