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Precisazioni in merito alle novità sui Contratti di Lavoro nell’Edilizia e Superbonus

Pare che il susseguirsi di provvedimenti legislativi in materia di bonus edilizi abbia creato una incertezza di proporzioni difficilmente viste in precedenza fra gli operatori del settore, che pure sono avvezzi ad operare in un settore pluriregolamentato da norme urbanistiche, giuslavoristiche e fiscali.

In tema di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di qualificazione delle imprese edili si è effettivamente creato un groviglio difficilmente pensabile e concepibile anche da chi volesse credere che sia stato fatto apposta per ostacolare gli operatori: nel qual caso obiettivo casualmente ma perfettamente raggiunto.

Cominciamo con ordine.


Applicazione contratti collettivi di lavoro nel settore edile ai fini dell’applicazione dei benefici

Ricordiamo, anzitutto, che l’articolo 1, comma 43-bis, Legge n. 234/20214 aveva disposto, per i lavori che iniziano dal 28 maggio 20225 che per beneficiare delle detrazioni per interventi “edilizi” e della possibilità di cessione, venga indicato il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Pare utile ricordare che il nuovo adempimento riguarda i benefici previsti dagli artt. 119 (superbonus), 119-ter (c.d. “bonus barriere al 75%”), 120 (credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro) e 121 del D.L. n. 34/2020 (interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo), nonché quelli previsti dall’art. 16 comma 2 del D.L. n. 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 comma 12 della Legge 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 comma 219 della Legge 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), nel caso in cui le opere siano di importo “complessivamente” superiore a 70.000,00 euro.

La legge di conversione del Decreto Ucraina (DL 21/2022) interviene su questa disciplina per inserire l’avverbio “complessivamente” sopra riportato.

Ciò significa che ai fini dell’obbligo in questione ogni impresa coinvolta non deve limitarsi a confrontare il proprio fatturato sul cantiere in questione con il limite di 70.000 euro, ma dovrà verificare che il cantiere “complessivamente” sia superiore all’importo di 70.000, ovvero considerando anche gli importi fatturati dalle altre imprese operanti sul medesimo cantiere.

La dicitura da riportare in fattura e nel contratto di affidamento dei lavori (appalto) potrebbe essere del seguente tenore:

“Ai fini prescritti dall'art. 1, c. 43-bis, L. 234/2021 si attesta che il CCNL applicato nell'esecuzione dei lavori è il seguente: _____________________”


Qualificazione SOA delle imprese

Sempre per effetto del Decreto Ucraina (DL 21/2022) per effetto dell’articolo 10-bis del Decreto (introdotto appunto in sede di conversione dello stesso), ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, per i lavori di importo superiore a 516.000,00 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo di cui al comma 2 dell’articolo 121, D.L. n. 34/2020, l’esecuzione deve essere affidata:

- a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84, D.Lgs. n. 50/2016;

- a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

Le suddette disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione in commento) né ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 C.c., anteriore alla medesima data del 21 maggio 2022.

Dal 1° luglio 2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui ai citati articoli 119 e 121, D.L. n. 34/2020, “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

In alti termini, quindi, per i lavori superiori a € 516.000, nei primi 6 mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dal 1° luglio 2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi “optabili” previsti dall’articolo 121, comma 2, D.L. n. 34/2020.



DURC di congruità nell’edilizia

Con il Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 è stato definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il provvedimento attua la previsione di cui all’art. 8, comma 10-bis, del DL n. 76/2020 (c.d. decreto “Semplificazioni”) convertito in Legge n. 120/2020, e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

In particolare, il provvedimento mira a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa, prevedendo misure valide dallo scorso 1° novembre 2021.

Con la Comunicazione n. 798 del 10 novembre 2021 la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) ha pubblicato le prime risposte ai quesiti (FAQ) posti dagli operatori sulla congruità della manodopera, utili sotto il profilo tecnico/operativo per la gestione degli adempimenti connessi.

Successivamente, con la Comunicazione n. 803 del 17 dicembre 2021 la CNCE ha trasmesso nuove FAQ tecnico/operative in materia di congruità della manodopera in edilizia.

Inizialmente, data l’origine della normativa estranea alla specifica questione dei bonus fiscali, si era pensato che eventuali inadempiente avessero conseguenza esclusivamente in materia giuslavoristica e non avessero ricadute sui bonus, ma proprio queste ultime FAQ hanno gettato gli operatori nel terrore, infatti si legge questo:


DOMANDA

In caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal DM n. 41/1998?

RISPOSTA:

Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/2021 prevede testualmente che “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc online, […]”. In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM n. 41/1998 lettera d) (“Casi di diniego della detrazione” che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”).

Quindi il mancato rispetto di questo adempimento potrebbe aver riflessi sulla percezione dei bonus edilizi, contrariamente a quanto inizialmente si poteva pensare.

Preso quindi coscienza della gravità della situazione, gli operatori devono interrogarsi sull’ambito applicativo di questa disposizione, cioè: praticamente


A quali lavori si applica?

Nelle FAQ della Cassa Edile si legge quanto segue:

DOMANDA:

Se in un cantiere edile risulta un’impresa inquadrata con il CCNL metalmeccanica o altro CCNL come deve essere trattata ai fini della verifica di congruità?

RISPOSTA:

Al momento dell’inserimento del cantiere, l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera.

Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.

I lavori edili sono individuati dall’art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.


Quindi, alla luce di questa ultima FAQ, abbiamo capito che gli obblighi si applicano alle imprese del settore edile. Quindi sorge spontane la ulteriore domanda: chi sono le imprese del settore edile? O meglio:


A quali soggetti si applica?

Il comune denominatore di queste tre novità, ovvero (a) CCNL applicato; (b) qualificazione SOA; (c) DURC Congruità, consiste nel fatto che le imprese ad essi soggette sono quelle del Settore Edile. La circolare Ade 19/E del 27/05/2022 ha richiamato correttamente la definizione di Settore Edile riportata nel Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro, ovvero si considerano lavori edili o di ingegneria civile i seguenti lavori:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.


Tale ampia definizione non è sempre facilmente declinabile nella pratica realtà delle imprese del settore. A nostro sommesso giudizio potrebbero ritenersi escluse:

- imprese che installano impianti fotovoltaici, pompe di calore, e ogni elemento o componente di impianto che strutturalmente non viene incorporato nell’edificio,;

-imprese che installano serramenti, vetrate, porticati, recinzioni, tende e simili qualora gli stessi beni abbiano una autonomia funzionale e/o siano agevolmente asportabili dall’edificio.





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