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Novità per acquisti da San Marino

Dal 01/07/2022 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di cessioni di beni effettuate fra Italia e San Marino. In particolare il 30/06/2022 è terminato il periodo transitorio durante il quale la fattura poteva essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo.

Dal 01/07/2022 è scattato l'obbligo di emettere e accettare la fattura in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge. Il Decreto 21.6.2021 regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:

- cessioni di beni verso San Marino;

- acquisti di beni da San Marino, con addebito dell’imposta e senza addebito dell’imposta.

Quindi a decorrere dall’1.7.2022, a seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, devono adottare la fatturazione elettronica per le cessioni di beni con San Marino anche:

- i contribuenti minimi / forfetari;

- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91; con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

Rimangono esclusi quindi i predetti soggetti con ricavi 2021 pari o inferiori a € 25.000 i quali possono continuare ad emettere fatture in formato cartaceo.


OPERATORI SAMMARINESI CON RICAVI INFERIORI A € 100.000

Gli operatori sammarinesi che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi per un importo inferiore a € 100.000 sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica e pertanto possono emettere la fattura in formato cartaceo.


ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO CON ADDEBITO DELL'IVA

Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi muniti del numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti / trasportati in Italia accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse dall’Ufficio Tributario di San Marino a SdI, il quale le recapita all’acquirente italiano. Quest’ultimo può visualizzare, tramite lo specifico servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute. In caso di emissione di fattura elettronica con addebito dell’IVA, l’imposta è versata dal cedente sammarinese all’Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla DP Pesaro-Urbino e trasmette alla stessa gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti. La DP Pesaro-Urbino, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino.

Il ricevimento della fattura in formato elettronico tramite SdI non richiede l'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati dell'acquisto da San Marino, ossia l'acquirente italiano non è tenuto all'invio dell'esterometro.


ACQUISTI DA SAN MARINO CON ADDEBITO IVA IN CASO DI RICEZIONE DI FATTURA CARTACEA

Come previsto dal citato DM 21.6.2021, in caso di emissione di fattura cartacea da parte del cedente sammarinese con addebito dell’IVA, quest’ultimo emette la fattura in 3 esemplari e le presenta all’Ufficio Tributario di San Marino (consegnando la somma corrispondente all’IVA dovuta). Il cedente sammarinese trasmette all’acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata con datario e timbrata con impronta a secco dall’Ufficio Tributario di San Marino. Dal momento di ricevimento della fattura l’acquirente italiano procede con l’annotazione nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell’IVA in base alle consuete regole del DPR n. 633/72. Il ricevimento della fattura in formato cartaceo richiede l'invio dell'esterometro. Come desumibile dalla nuove Specifiche tecniche della fattura elettronica (ver. 1.7.1) recentemente aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, l’acquirente italiano deve compilare ed inviare a SdI il nuovo Tipo documento TD28 "Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)" nel quale riportare in particolare:

- nel campo “CedentePrestatore”, i dati del cedente sammarinese emittente la fattura cartacea con addebito dell'IVA;

- nel campo “Data”, la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal cedente sammarinese;

- nel campo "Numero", la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese.


ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO DELL'IVA

Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza indicazione dell’IVA dovuta. L’acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.7.2022, n. 26/E e desumibile anche dalle nuove Specifiche tecniche (ver. 1.7.1), l’acquirente italiano deve compilare ed inviare a SdI un Tipo documento TD19 indicando, in particolare:

- nel campo “CedentePrestatore”, i dati del cedente sammarinese;

- nel campo “Data” la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore residente a San Marino (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);

- nel campo “DatiFattureCollegate”, l’IDSdI, attribuito da SdI, della fattura di riferimento.

A seguito delle modifiche apportate al citato Provvedimento ad opera del Provvedimento 29.9.2021, per assolvere l’IVA non è più richiesto attendere l’esito positivo dei controlli effettuati dalla DP di Pesaro-Urbino. Come precisato dall'Agenzia l’acquirente italiano visualizza la fattura elettronica nel portale Fatture e Corrispettivi e procede all’applicazione del reverse charge ai sensi del citato art. 17, comma 2.


ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO DELL'IVA IN CASO RICEZIONE DI FATTURA CARTACEA

In caso di emissione di fattura cartacea da parte del cedente sammarinese senza addebito dell’IVA, quest’ultimo: O emette la fattura in 2 esemplari e le presenta all’Ufficio Tributario di San Marino; O trasmette all’acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall’Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare. L’acquirente italiano assolve l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l’ammontare dell’IVA sull’esemplare della fattura ricevuta dal fornitore sammarinese e procede con l’applicazione del reverse charge. È possibile effettuare l'integrazione elettronica utilizzando il predetto Tipo documento TD19.




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