È diventa operativa, dal luglio scorso, la norma prevista dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1103 della L. 30.12.2020, n. 178) che aveva stabilito l’abrogazione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio, poi prorogato al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.
Le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 da e verso soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati ai fini IVA in Italia, non possono più essere riepilogate nella comunicazione trimestrale (esterometro), ma vanno trasmesse telematicamente tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
Per quanto riguarda le fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia: la trasmissione deve avvenire telematicamente entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture, pari a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (o diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite). Il Provvedimento dispone di valorizzare il campo “CodiceDestinatario” con la codifica “XXXXXXX”. Qualora l’operatore sia in possesso di partita IVA aperta in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, è necessario utilizzare la codifica “0000000”, avendo cura di riportare il numero di partita IVA italiana nel campo “IdFiscaleIVA”, salvo che il cliente non comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
La trasmissione dei dati delle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, invece, va effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:
- ricevimento del documento comprovante l’operazione in caso di acquisti da fornitori UE;
- effettuazione dell’operazione stessa in caso di acquisti da fornitori extra-UE.
Si tratta di un termine che consente di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali. Da un punto di vista operativo, per le operazioni passive il campo “CodiceDestinatario”, trattandosi di autofattura, dovrà essere valorizzato con la codifica “0000000”. Nel caso in cui non venga compilato il campo “PECDestinatario”, il file verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche.
“Le operazioni da trasmettere non sono limitate a quelle rilevanti ai fini IVA, ma comprendono anche le operazioni fuori campo, secondo quanto già confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 85/E del 27 marzo 2019 nonché nella circolare 14/E/2019. Ne deriva che l’operatore nazionale deve, ad esempio, inviare anche i dati inerenti i costi all’estero per ristoranti o alberghi utilizzando per i servizi il TD17 e per gli acquisti di beni il TD19 e, in entrambi i casi ,il codice natura N2.2.”
ATTENZIONE: in riferimento a quest’ultimo punto, il DL semplificazioni del 15 Giugno 2022 ha previsto l’esclusione dalla comunicazione nell’Esterometro delle operazioni, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I Tipo documento da utilizzare sono:
· TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
· TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
· TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
· TD28 per le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali si è ricevuta fattura cartacea con addebito dell’IVA.
Risultano, invece, esclusi dagli adempimenti i dati relativi alle operazioni di importazione e di esportazione documentate con bolletta doganale (ovviamente, pur esistendo un’esclusione, l’operatore potrà provvedere a inviare i relativi dati al Sdi, con lo scopo di gestire in modo omogeneo le diverse tipologie di documenti).
Altrettanto escluse dall’adempimento sono le transazioni verso privati esteri realizzate in e-commerce (vendite a distanza), a condizione che le stesse non siano documentate da fattura e siano gestite con la procedura dell’Oss. Al contrario, l’esterometro, con le nuove modalità applicative, è considerato obbligatorio da parte delle Entrate (FAQ relative al regime Oss, pubblicate sul suo sito) nel caso in cui l’operatore certifichi le predette operazioni con l’emissione di fattura.
Si evidenzia infine che l’invio a SDI dell’xml può assolvere contemporaneamente sia l’adempimento IVA dell’esterometro, che quello di integrazione/autofatturazione (non vi è nessun obbligo, è infatti
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