L’inserimento della certificazione della parità di genere nel Codice degli appalti, con la conseguenza che la stessa permetterà alle imprese di fruire di uno sconto della garanzia provvisoria e di fruire di eventuali punti premiali aggiuntivi stabiliti dalla stazione appaltante.
RAFFORZAMENTO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE - ART. 34
Come si ricorderà, la certificazione della parità di genere è stata istituita dalla Legge n. 162/2021, che ha introdotto ex novo l’articolo 46-bis al D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). In particolare, in base alla nuova norma, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere, e alla tutela della maternità (cfr. Aggiornamento AP n. 543/2021).
L’articolo 34 del DL n. 36/2022 introduce la suddetta certificazione della parità di genere all’interno degli articoli 93 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice degli appalti), che disciplinano rispettivamente:
la garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara pubblica;
i criteri di aggiudicazione dell’appalto.
Il possesso della certificazione della parità di genere permetterà alle imprese che partecipano alle gare pubbliche sia di fruire di uno sconto della garanzia provvisoria, sia di fruire di eventuali punteggi aggiuntivi stabiliti dalla stazione appaltante.
Modifica dell’articolo 93 del Codice degli appalti (sconto della garanzia provvisoria)
L’articolo 34 del decreto in esame interviene sull’articolo 93, comma 7, del Codice degli appalti, il quale disciplina la cd. “garanzia provvisoria” che gli operatori economici devono presentare insieme all’offerta, a garanzia degli impegni intrapresi partecipando alla gara. Infatti la disposizione in parola prevede, al comma 1, che l’offerta sia corredata da una garanzia fideiussoria, denominata appunto “garanzia provvisoria”, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
In conseguenza della modifica apportata dall’articolo 34, la norma stabilisce ora che, nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs n. 198/2006.
NB: Viene pertanto inserita la certificazione della parità di genere quale ulteriore requisito affinchè l’impresa ottenga, nei contratti di servizi e forniture, lo sconto del 30% dell’importo della garanzia.
La suddetta riduzione non è cumulabile con le altre previste nel medesimo articolo.
Modifica dell’articolo 95 del Codice degli appalti (premi dell’aggiudicazione)
Come anticipato, l’articolo 34 del decreto in esame interviene anche sull’articolo 95, comma 13, del Codice degli appalti, dedicato ai criteri di aggiudicazione dell’appalto.
In seguito a tale modifica, la disposizione prevede ora che, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici:
indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della Legge n. 208/2015, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento;
indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero e l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs n. 198/2006.
NB: La certificazione della parità di genere viene pertanto inserita tra i criteri premiali che le stazioni appaltanti potrebbero indicare nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti ai fini di valutazione delle offerte, divenendo utile, per gli operatori economici che partecipano ad una gara pubblica, ad ottenere punteggi aggiuntivi per l’offerta tecnica, all’uopo indicati dalle stazioni appaltanti.
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