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Indennità una tantum di 150 Euro: Istruzioni applicative Inps

L’INPS, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative per accedere all’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’art. 18, DL n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter; cfr Aggiornamento AP n. 389/2022).

NB: L’indennità va riconosciuta, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022. Condizioni per l’accesso alla misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro. Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UniEmens di novembre da trasmettere entro il 31 dicembre 2022.

SOGGETTI BENEFICIARI


Con riferimento alla platea dei beneficiari dell’indennità una tantum di 150 euro, da parte dei datori di lavoro, rientrano, in generale tutti i titolari di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con rapporto in essere nel mese di novembre 2022. Sono ricompresi i lavoratori somministrati mentre risultano esclusi i titolari di rapporti di lavoro domestico.

NB: L’INPS precisa che i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità una tantum di 150 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), laddove in forza nel mese di novembre 2022, subordinatamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ordinari previsti (non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza) e non anche di quelli previsti dai commi 13 e 14, art. 19 del DL n. 144/2022 (con riferimento al 2021, prestazione per almeno 50 giornate e reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro). Da parte sua l’INPS riconoscerà l’indennità una tantum di 150 euro a tali categorie di lavoratori (lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS) solo in via residuale, a domanda, laddove non abbiano già percepito la misura nel mese di novembre 2022 da un datore di lavoro.

L’erogazione dell’indennità di 150 euro, per il tramite dei datori di lavoro, è, infine, esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato. Ciò in considerazione del fatto che l’istituto della compensazione delle prestazioni temporanee a carico INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, è previsto esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato e non anche per i lavoratori a tempo determinato.


MOMENTO DI EROGAZIONE


Per quanto concerne le tempistiche di erogazione, da parte dei datori di lavoro, dell’indennità una tantum di 150 euro, nel comma 1, art. 18 del DL n. 144/2022 si fa riferimento alla “retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022”. A tale riguardo, l’INPS, nella Circolare n. 116/2022, precisa che si tratta della

NB: retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022).


REQUISITI RICHIESTI


Condizione imprescindibile per l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro da parte dei datori di lavoro è la sussistenza del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022.

Sono, inoltre, previsti ulteriori requisiti di seguito analizzati anche alla luce delle precisazioni fornite dall’INPS nella Circolare n. 116/2022.

Imponibile previdenziale di novembre 2022

L’indennità una tantum di 150 euro spetta purché l’imponibile previdenziale di novembre 2022 non ecceda il limite massimo di 1.538 euro.

NB: L’INPS precisa che nella valutazione del tetto della retribuzione (inteso come imponibile previdenziale) vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della decontribuzione prevista dall’art. 55, DL n. 50/2017 (applicabile, su un imponibile non superiore a 800 euro, in relazione a premi di risultato erogati da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Per espressa previsione normativa (comma 2, art. 18, DL n. 144/2022) l’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell’INPS. Ciò implica che l’indennità va erogata al lavoratore anche nell’eventualità in cui il suo imponibile previdenziale risulti azzerato a seguito di eventi tutelati (quali, ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, congedi parentali, ecc.),

NB: fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro. In tali ipotesi, ai fini della verifica del rispetto del suddetto limite, occorre fare riferimento all’elemento di contenuto nel flusso UniEmens. Diversamente, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui l’imponibile previdenziale risulti azzerato a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad esempio, aspettativa non retribuita).

Dichiarazione da parte del lavoratore dipendente

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di

  • non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

  • non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al Decreto Legge n. 4/2019.

NB: Stante il fatto che, per espressa previsione normativa, l’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione in oggetto al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano riconosciuto la predetta indennità di 150 euro, l’INPS provvederà al recupero di quanto corrisposto in più per il tramite dei datori di lavoro interessati.



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