Recentemente la Corte Costituzionale è intervenuta a far chiarezza nella tormentata storia del reato di omesso versamento di ritenute.
La sentenza della Corte costituisce il capitolo finale di un percorso alquanto sconnesso.
La fattispecie penale dell'omesso versamento di ritenute è stata istituita nel nostro ordinamento in epoca assai remota (DL 429/1982) con il provvedimento famosissimo denominato "manette agli evasori". Inizialmente colpiva solo il mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.
Era prevista una pena (contravvenzione) per la omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta e una per l'omesso versamento delle ritenute per un ammontare superiore a 50 milioni di lire.
Inoltre era prevista una pena (delittuosa) per omesso versamento di ritenute per le quali era stata rilasciata la certificazione ai percettori (con un limite di 10 milioni di soglia di punibilità).
Quindi fino a 10 milioni si restava nell'ambito dell'illecito amministrativo, sopra i 10 milioni si era sottoposti a procedimento penale (con pene variabili).
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 74 nell'anno 2000 la fattispecie si alleggerisce nel senso che viene espunto il reato nel solo caso di omesso versamento delle ritenute, in quanto si ritenne (giustamente) che non può costituire reato il semplice mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria quale è il versamento di imposte. Rimanevano i reati per le fattispecie più insidiose, ovvero quelle dove il sostituto "certificava" le ritenute e poi, nel termine della dichiarazione annuale, non le versava.
Nel 2015 però il legislatore ci ripensa un'altra volta e torna sui suoi passi (almeno parzialmente). Con l'art. 7 del D.Lgs. 158/2018 infatti cambia il titolo dell'articolo 10-bis del Dlgs. 74/2000, che ora si chiama "omesso versamento di ritenute dovute e certificate" e la norma novellata puniva sia l'omesso versamento di ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione" che le ritenute "risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, purché per ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta."
La Corte Costituzionale con la sentenza 14/07/2022 n. 175 interviene con le cesoie su questa norma controversa stabilendone l'incostituzionalità per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, sostanzialmente per eccesso di delega, in quanto il Legislatore delegato non era autorizzato dalla legge delega ad inserire anche questa fattispecie di reato.
E' chiaro, semmai ci fosse il bisogno di sottolinearlo, che la sentenza riguarda non solo i fatti commessi successivamente alla pubblicazione della stessa ma anche i fatti anteriori.
Pertanto rimangono penalmente rilevanti solamente i fatti in relazione ai quali sussiste la prova del rilascio ai percettori di retribuzioni o compensi delle certificazioni dell'avvenuta trattenuta, sempre per importi complessivamente superiori a centocinquantamila euro per periodo di imposta.
Non avranno quindi rilevanza penale gli omessi versamenti di ritenute per i quali il sostituto non abbia rilasciato "certificazioni" non veritiere. Il principio è indubbiamente rispettoso di criteri di non punibilità dell'imprenditore che per incapacità finanziaria non ottempera a versamenti di imposte.
PS: rimane nell'ordinamento una norma "gemella" di questa commentata sopra, ovvero il successivo art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 relativo all' "Omesso versamento di Iva". Pertanto, sebbene il destino di questa norma debba ovviamente seguire la stessa strata dell'omesso versamento di ritenute, fintanto che un Giudice non sollevi l'identico problema di incostituzionalità e non si arrivi a identica sentenza, il reato è esistente.
Per lo stesso motivo dovrà essere cancellato, perché se manca l'uso di documenti falsi o non vi sia un comportamento fraudolento, il semplice mancato versamento dell'iva per problemi finanziari non può configurare un reato penalmente perseguito.
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