top of page

Il nuovo regime OSS per e- commerce

Con il primo luglio 2021 sono entrate in vigore le novità in materia di commercio elettronico previste dalla Direttiva 2455/2017, il cui obiettivo è quello di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, mettendo così le imprese UE in condizioni di parità con le imprese non-UE.

Fino ad ora, ai fini IVA, non esisteva una vera e propria definizione di commercio elettronico indiretto (vendita di beni), e venivano quindi applicate le regole previste per “le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/93.

Tale norma, coordinata con le disposizioni comunitarie, prevedeva che nelle cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cedente, verso cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari (consumatori finali):

1. fino alla soglia prevista da ciascuno Stato, si applicava l’IVA del Paese del cedente, salvo che lo stesso non avesse optato per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destino;

2. oltre tale soglia, si applicava l’IVA del Paese di destino ed il cedente aveva quindi l’obbligo di identificarsi nel Paese del cliente (direttamente o tramite un rappresentante fiscale) per adempiere ai vari obblighi in materia di IVA. La soglia e l’aliquota corretta di riferimento andavano verificate ed esercitate per ciascuno Stato.


NOVITA’ A PARTIRE DAL 01 LUGLIO 2021:


1. Definizione vendita a distanza comunitaria

La Direttiva 2455/2017 introduce per la prima volta la definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni:

“Si considerano vendite a distanza intracomunitarie di beni le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti, o di una qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b. i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto .”

In sostanza devono sussistere queste condizioni:

- spostamento della merce da un paese membro ad un altro;

- trasporto a cura del fornitore (anche indirettamente);

- clienti privati o soggetti passivi che non detraggono l’IVA;

- la cessione non deve riguardare certe categorie di merce (beni sottoposti ad accisa, mezzi di trasporto nuovi, beni da montare e/o installare nel paese di destinazione).

2. Inserimento unica soglia

La principale novità della normativa è l’inserimento di un’unica soglia valida per tutta l’Unione Europea pari a € 10.000,00, oltre la quale va applicata l’IVA del paese del consumatore, rendendo così necessaria l’identificazione del cedente in tale stato direttamente o tramite rappresentante fiscale. Tale soglia riguarda sia le vendite intracomunitarie a distanza, che i servizi di telecomunicazione.


ESEMPIO:

Se si vende software ad un privato tedesco per € 2.000, e beni per € 5.000 a privati austriaci, e 3.500 a

privati danesi, si è superata la soglia unica di € 10.000, e quindi deve essere applicata l’IVA del Paese

di destino della merce e di residenza dei committenti.

3. Il nuovo sistema OSS (One Stop Shop)

La Direttiva 2455/2017 prevede l’estensione del preesistente regime MOSS (relativo ai soli servizi TTE- Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici) al sistema OSS. Il MOSS, in modo molto sintetico, era quel sistema che consentiva ad un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, di assolvere l’IVA dovuta in qualsiasi altro stato membro, senza bisogno di essere identificato negli Stati; dichiarando e versando l’ IVA dovuta negli altri Stati UE direttamente allo Stato di appartenenza (il quale era tenuto a sua volta a versare a ciascun altro Stato le imposte di competenza).

Per merito quindi della trasformazione dal MOSS all’OSS, iscrivendosi a tale nuovo sistema, il soggetto passivo italiano potrà:

1. applicare l’IVA degli Stati membri in cui ha spedito la merce (ossia dove si è conclusa una cessione comunitaria a distanza verso privato o soggetti assimilati);

2. dichiarare trimestralmente tale imposta sul portale dell’Agenzia delle Entrate;

3. versare cumulativamente tale imposta allo Stato italiano, senza bisogno di identificarsi negli altri stati membri.

Una volta iscritto nel sistema OSS, l’operatore dovrà trasmettere la dichiarazione entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro lo stesso termine è necessario effettuare il pagamento dell’IVA dovuta. La dichiarazione andrà presentata (in bianco) anche se nel trimestre non si è effettuata alcuna operazione con il sistema OSS.

4. Rimozione soglia di franchigia IVA sulle importazioni di modico valore

Sempre a decorrere dal 01.07.2021 è stata prevista la rimozione della franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (pari a € 22). Di conseguenza, da tale data, tutti i beni importati nell’UE sono assoggettati ad IVA; rimanendo invece vigente l’esenzione dai dazi doganali per le merci con valore non superiore a € 150 per spedizione.

5. Il nuovo sistema IOSS (Import One Stop Shop)

Il sistema IOSS si applica alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150. Affinché sia possibile applicare tale regime è necessario che:

- la merce sia stata spedita da un Paese terzo o territorio terzo (Extra-UE);

- il trasporto sia curato dal fornitore;

- la merce non sia soggetta ad accisa, un mezzo di trasporto nuovo o un bene che deve essere montato o installato a destino;

- il valore della merce sia inferiore ad € 150;

Tale regime, consente ai fornitori che vendono beni spediti / trasportati da uno Stato extra-UE ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare / versare l’IVA tramite lo Sportello unico per le importazioni (“IOSS”). In caso di utilizzo del regime speciale “IOSS”, l’importazione di beni di valore modesto è esente da IVA (l’IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente).


ESEMPIO:

Un soggetto italiano ha un fornitore extra-UE e clienti privati in Francia e Belgio; i beni ceduti sono di valore inferiore ad € 150. In assenza del sistema IOSS il fornitore italiano avrebbe due possibilità:

a. importare la merce in Italia (pagando l’IVA), e poi fare le cessioni comunitarie a distanza verso i privati di altri Paesi;

b. importare la merce in ciascuno Stato membro del cliente (più conveniente dal punto di vista logistico), ma in tale caso dovrebbe avere il numero di identificazione di ciascuno Stato membro.

Con il sistema IOSS, invece, il soggetto italiano può permettere che la merce vada direttamente dal fornitore extra-UE al cliente finale, in modo da:

- Evitare di doversi identificare in ciascun Paese;

- Effettuare le importazioni nei vari Paesi in esenzione IVA;

- Assoggettare la cessione ad IVA del Paese del cliente;

- Presentare mensilmente allo Stato italiano la dichiarazione e versare cumulativamente le imposte incassate nel mese in cui si è incassato il corrispettivo.Con il primo luglio 2021 sono entrate in vigore le novità in materia di commercio elettronico previste dalla Direttiva 2455/2017, il cui obiettivo è quello di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, mettendo così le imprese UE in condizioni di parità con le imprese non-UE.

Fino ad ora, ai fini IVA, non esisteva una vera e propria definizione di commercio elettronico indiretto (vendita di beni), e venivano quindi applicate le regole previste per “le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/93.

Tale norma, coordinata con le disposizioni comunitarie, prevedeva che nelle cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cedente, verso cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari (consumatori finali):

1. fino alla soglia prevista da ciascuno Stato, si applicava l’IVA del Paese del cedente, salvo che lo stesso non avesse optato per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destino;

2. oltre tale soglia, si applicava l’IVA del Paese di destino ed il cedente aveva quindi l’obbligo di identificarsi nel Paese del cliente (direttamente o tramite un rappresentante fiscale) per adempiere ai vari obblighi in materia di IVA. La soglia e l’aliquota corretta di riferimento andavano verificate ed esercitate per ciascuno Stato.


NOVITA’ A PARTIRE DAL 01 LUGLIO 2021:

1. Definizione vendita a distanza comunitaria

La Direttiva 2455/2017 introduce per la prima volta la definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni:

“Si considerano vendite a distanza intracomunitarie di beni le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti, o di una qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b. i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto .”


In sostanza devono sussistere queste condizioni:

- spostamento della merce da un paese membro ad un altro;

- trasporto a cura del fornitore (anche indirettamente);

- clienti privati o soggetti passivi che non detraggono l’IVA;

- la cessione non deve riguardare certe categorie di merce (beni sottoposti ad accisa, mezzi di trasporto nuovi, beni da montare e/o installare nel paese di destinazione).

2. Inserimento unica soglia

La principale novità della normativa è l’inserimento di un’unica soglia valida per tutta l’Unione Europea pari a € 10.000,00, oltre la quale va applicata l’IVA del paese del consumatore, rendendo così necessaria l’identificazione del cedente in tale stato direttamente o tramite rappresentante fiscale. Tale soglia riguarda sia le vendite intracomunitarie a distanza, che i servizi di telecomunicazione.


ESEMPIO:

Se si vende software ad un privato tedesco per € 2.000, e beni per € 5.000 a privati austriaci, e 3.500 a

privati danesi, si è superata la soglia unica di € 10.000, e quindi deve essere applicata l’IVA del Paese

di destino della merce e di residenza dei committenti.

3. Il nuovo sistema OSS (One Stop Shop)

La Direttiva 2455/2017 prevede l’estensione del preesistente regime MOSS (relativo ai soli servizi TTE- Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici) al sistema OSS. Il MOSS, in modo molto sintetico, era quel sistema che consentiva ad un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, di assolvere l’IVA dovuta in qualsiasi altro stato membro, senza bisogno di essere identificato negli Stati; dichiarando e versando l’ IVA dovuta negli altri Stati UE direttamente allo Stato di appartenenza (il quale era tenuto a sua volta a versare a ciascun altro Stato le imposte di competenza).

Per merito quindi della trasformazione dal MOSS all’OSS, iscrivendosi a tale nuovo sistema, il soggetto passivo italiano potrà:

1. applicare l’IVA degli Stati membri in cui ha spedito la merce (ossia dove si è conclusa una cessione comunitaria a distanza verso privato o soggetti assimilati);

2. dichiarare trimestralmente tale imposta sul portale dell’Agenzia delle Entrate;

3. versare cumulativamente tale imposta allo Stato italiano, senza bisogno di identificarsi negli altri stati membri.

Una volta iscritto nel sistema OSS, l’operatore dovrà trasmettere la dichiarazione entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro lo stesso termine è necessario effettuare il pagamento dell’IVA dovuta. La dichiarazione andrà presentata (in bianco) anche se nel trimestre non si è effettuata alcuna operazione con il sistema OSS.

4. Rimozione soglia di franchigia IVA sulle importazioni di modico valore

Sempre a decorrere dal 01.07.2021 è stata prevista la rimozione della franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (pari a € 22). Di conseguenza, da tale data, tutti i beni importati nell’UE sono assoggettati ad IVA; rimanendo invece vigente l’esenzione dai dazi doganali per le merci con valore non superiore a € 150 per spedizione.

5. Il nuovo sistema IOSS (Import One Stop Shop)

Il sistema IOSS si applica alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150. Affinché sia possibile applicare tale regime è necessario che:

- la merce sia stata spedita da un Paese terzo o territorio terzo (Extra-UE);

- il trasporto sia curato dal fornitore;

- la merce non sia soggetta ad accisa, un mezzo di trasporto nuovo o un bene che deve essere montato o installato a destino;

- il valore della merce sia inferiore ad € 150;

Tale regime, consente ai fornitori che vendono beni spediti / trasportati da uno Stato extra-UE ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare / versare l’IVA tramite lo Sportello unico per le importazioni (“IOSS”). In caso di utilizzo del regime speciale “IOSS”, l’importazione di beni di valore modesto è esente da IVA (l’IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente).


ESEMPIO:

Un soggetto italiano ha un fornitore extra-UE e clienti privati in Francia e Belgio; i beni ceduti sono di valore inferiore ad € 150. In assenza del sistema IOSS il fornitore italiano avrebbe due possibilità:

a. importare la merce in Italia (pagando l’IVA), e poi fare le cessioni comunitarie a distanza verso i privati di altri Paesi;

b. importare la merce in ciascuno Stato membro del cliente (più conveniente dal punto di vista logistico), ma in tale caso dovrebbe avere il numero di identificazione di ciascuno Stato membro.

Con il sistema IOSS, invece, il soggetto italiano può permettere che la merce vada direttamente dal fornitore extra-UE al cliente finale, in modo da:

- Evitare di doversi identificare in ciascun Paese;

- Effettuare le importazioni nei vari Paesi in esenzione IVA;

- Assoggettare la cessione ad IVA del Paese del cliente;

- Presentare mensilmente allo Stato italiano la dichiarazione e versare cumulativamente le imposte incassate nel mese in cui si è incassato il corrispettivo.




Post recenti

Mostra tutti

Regime de Minimis: aumento dei massimali

La Commissione Europea ha approvato i Regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832 del 13 dicembre 2023 che dispongono l’aumento, dal 1° gennaio 2024, dei massimali di aiuto concedibili alle aziende nel reg

bottom of page