Frequentemente nella realtà delle società di capitali si trova la figura del Dirigente che è contemporaneamente membro del Consiglio di Amministrazione della società stessa.
Da decenni tale figura ha sollevato problematiche di incompatibilità societaria, fiscale e contributiva.
Recentissimamente è ritornata sul tema la Corte di Cassazione con una sentenza in merito (la N. 36362 del 2021) ribadendo un orientamento ormai consolidato e facendo una sintesi delle conseguenze in campo di diritto del lavoro, in campo di deducibilità fiscale dei costi e in campo di contributi INPS applicabili.
Nella sostanza la Corte ha riassunto una posizione pluridecennale che afferma la fattibilità, al verificarsi di determinate condizioni, di aggiungere alla posizione di amministratore un contratto di lavoro subordinato anche dirigenziale.
Per poter far questo ci sono però dei precisi vincoli da rispettare.
Innanzitutto, la Cassazione ritiene compatibile la qualità di amministratore di una società di capitali con la qualifica di lavoratore subordinato, laddove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento a un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare. Tradotto: il lavoro dipendente svolto deve avere ad oggetto mansioni diverse da quelle svolte nella veste di amministratore e deve esserci qualche altro amministratore della stessa società che svolge sul dipendente le funzioni di Datore di Lavoro con potere gerarchico superiore.
La Cassazione è arrivata a spingersi addirittura oltre, fino a considerare legittima la situazione di una Srl con due soli soci, dove uno di questi due sia anche lavoratore dipendente della stessa Società.
La cassazione ha infatti affermato che la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass., sez. L, 21 maggio 2002, n. 7465; Cass., 21 gennaio 1993, n. 706; Cass., sez. L, 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 13 novembre 1989, n. 4781).
In parole povere tale situazione per essere legittima deve essere configurata con un Consiglio di Amministrazione che abbia poteri deliberativi e di indirizzo/governo della forza lavoro: poco importa che tale Consiglio di Amministrazione sia formato da due soli membri e uno dei due sia lo stesso lavoratore dipendente.
Per cui l’unico limite concreto si realizza nel caso di società di capitali con un amministratore unico: in questo caso infatti è impossibile distinguere i poteri decisionali ed è ovvio che l’Amministratore Unico diventerebbe Datore di Lavoro di se stesso: “Infatti nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché' mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823; anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161).”
Le conseguenze negative di una scorretta configurazione del rapporto, oltre a mettere a rischio la deducibilità del costo del lavoro per la società, comportano funeste conseguenze anche per il lavoratore, il quale si vedrebbe disconoscere i versamenti contributivi previdenziali dell’intera carriera lavorativa.
Oppure, più correttamente, si potrebbe considerare la necessità di riconfigurare tali contributi previdenziali dall’ambito del lavoro dipendente a quello della Gestione Separata per gli Amministratori di Società, ovvero alla Gestione Commercianti qualora si possa ritenere di essere in presenza di un socio lavoratore (caso effettivamente più probabile).
La Cassazione infatti ha ritenuto (a più riprese) relativamente al pagamento dei contributi previdenziali, che, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata “operando le due attività su piani giuridici differenti; ciò in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass., sez. L, 2 maggio 2018, n. 10426; con richiamo a Cass., sez. un., n. 17076/2011; Cass., sez. 6-L, 3 aprile 2017, n. 8613; Cass., sez. L, 17 gennaio 2008, n. 854; Cass., sez. un., 12 febbraio 2010, n. 3240).”
Qui il ragionamento della Corte di Cassazione si fa un po’ più complesso: “occorre distinguere tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore, anche quando la prima attività si esplichi al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione. Si tratta di due attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l’attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex articolo 2260 c.c.; sicché' comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un’attività di gestione, l'espletamento di un’attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e, sotto certi aspetti, la sua stessa esistenza. L’attività lavorativa, invece, è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.”
Al di là dell’eleganza lessicale utilizzata dai giudici di Cassazione, nel concreto non è facile distinguere le due figure, in quanto l’amministratore-dipendente ogni giorno in cui si reca in azienda potrebbe contestualmente svolgere attività manuali-operative contestualmente a svolgere elevati compiti di indirizzo gestionale aziendale; per cui nella realtà le due figure spesso si sovrappongono.
Nel caso in cui sia pertanto configurabile in modo contestuale questa doppia veste, la stessa Cassazione è arrivata a sostenere, riferendosi al problema degli oneri previdenziali, che il soggetto Amministratore-Lavoratore sia sottoposto a doppio onere contributivo in qualità di Socio Lavoratore (INPS IVS commercianti) e componente del Consiglio di Amministrazione (INPS Gestione Lavoro Autonomo).
Nel concreto a ben vedere la citata sentenza n. 36362 da cui siamo partiti aveva ad oggetto una vicenda di natura fiscale: l’agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione le spese sostenute nei confronti di due soci-amministratori, a titolo di lavoro subordinato, ritenendo mancanti le caratteristiche proprie di tale tipologia di rapporto, quali il potere direttivo, gerarchico e disciplinare. La Cassazione in questo caso, proprio per tutte le ragioni sopra descritte, ha dato ragione all’Agenzia, sostenendo l’incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina esclude in radice l’elemento della subordinazione. Nel caso concreto di cui si discuteva mancavano quindi le condizioni per poter cumulare la carica di Amministratore con quella di Lavoratore Dipendente.
Le conseguenze di natura fiscale per la Società sono facilmente immaginabili: ripresa a tassazione di tutti i costi del lavoro dedotti nei vari anni ancora non prescritti.
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