Non solo Covid nel mondo dei bonus fiscali. Esistono infatti alcune forme di "bonus" che predatano la pandemia.
Vediamone una.
L’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni a carattere commerciale è stato incentivato già con il DL n. 50/2017, dove è stata introdotta una specifica agevolazione, il c.d. “Bonus pubblicità”. Il bonus originariamente previsto con l’art. 57- bis a favore delle imprese o lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari e televisivi è stato esteso ad altri soggetti e tipologie di pubblicità, in particolare:
· agli enti non commerciali;
· alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “online”.
Per il 2020, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche ed in particolare:
· l’art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
· l’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha:
- aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati;
- esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive o radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.
Infine con la Legge Finanziaria 2021 si è modificato ulteriormente prevedendo l’estensione anche per il 2021 e il 2022 del bonus per le “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati.
Riepiloghiamo quindi le caratteristiche dell'agevolazione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il c.d. “Bonus pubblicità” è riconosciuto ai seguenti soggetti:
· imprese / enti non commerciali;
· lavoratori autonomi;
a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale, dal regime contabile o fiscale.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
L’agevolazione in esame riguarda le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica o quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”.
Come sopra evidenziato sono agevolabili anche gli investimenti effettuati sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”. Per tale tipo di investimenti tuttavia è necessaria la sussistenza di un investimento incrementale pari almeno all’1%, dove per incrementale si intende la maggiorazione dell’investimento rispetto all’anno precedente.
Merita evidenziare che l’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei
conti.
DETERMINAZIONE DEL BONUS PER IL 2021
Il bonus per il 2021 va determinato:
· nella misura del 50% dell’investimento effettuato sulla “Stampa”;
· nella misura del 75% dell’investimento incrementale dell’investimento sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”.
MODALITÀ DI ACCESSO AL BONUS
Per poter accedere all’agevolazione il soggetto deve:
· presentare una richiesta al fine di prenotare il “bonus pubblicità”;
· inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell’anno.
Entro il 31.03 di ciascun anno gli interessati presentano la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno, al fine di prenotare le risorse disponibili (€ 50 milioni per il 2021 e € 50 milioni per il 2022). Pertanto, per il 2021, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, va presentata dall’1.3 al 31.3.2021;
Entro il 31.01 di ciascun anno la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente presentata (di fatto viene confermato o rettificato quanto comunicato in precedenza). Pertanto, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, va presentata dall’1.1 al 31.1.2022.
ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA
Come sopra accennato l’effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni o da un Revisore legale.
L’attestazione del professionista non va inviata telematicamente, ma va conservata dal richiedente ed esibita all’Amministrazione fiscale in caso di richiesta.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) indicando il codice tributo “6900”, (quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito).
Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
Da ultimo si ricorda che l’agevolazione in esame non è cumulabile con altre altre agevolazioni ed è soggetta anche ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato “de minimis”.
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