Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 27.10.2018, il DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”.
Nell’ambito del Decreto sono contenute una serie di disposizioni di seguito sintetizzate.
ACCOLLO DEBITO D’IMPOSTA E DIVIETO DI COMPENSAZIONE
In caso di accollo del debito d’imposta altrui è previsto che l’accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti. I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti (sono applicabili le sanzioni ex all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97).
Con gli atti di recupero delle sanzioni / imposta / interessi, da notificare entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24 sono irrogate:
· all’accollante le sanzioni:
- pari al 30% del credito utilizzato;
- dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
· all’accollato la sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE
È prevista l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica di un provvedimento di:
· cessazione della partita IVA. Il divieto:
- opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento;
- rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;
· esclusione della partita IVA dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES).
COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI
Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.
In particolare, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:
· del credito IVA annuale / trimestrale;
· del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;
per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.
Di conseguenza, anche per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
· preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
· presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).
In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.
Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il reddito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020. È evidente che ciò si traduce per il contribuente in un allungamento della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.
L’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24
Attività di controllo
L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.
È previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24, si rivelino non utilizzabili:
· l’Agenzia comunica la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento entro 30 giorni;
· è applicata la sanzione pari a € 1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito. Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.
Le disposizioni sanzionatorie trovano applicazione per i mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.
RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI
Con l’intento di tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell’esecuzione di opere / servizi, è disposto che il committente (sostituto d’imposta) che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera / servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera / servizio.
L’obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera / servizio affidato.
In tale contesto il Legislatore ha limitato la responsabilità del committente a quella derivante dall’omesso / tardivo versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori e previsto che la somma necessaria per il versamento delle stesse sia messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti dal committente all’impresa affidataria.
L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:
· almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;
· su uno specifico c/c comunicato dal committente all’impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all’impresa subappaltatrice.
Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:
· riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
· senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.
In aggiunta alla “provvista” dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:
· elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
· dati utili alla compilazione del mod. F24 per l’effettuazione dei versamenti;
· dati identificativi del bonifico.
L’impresa appaltatrice / affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può richiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame con il credito a proprio favore.
Le imprese appaltatrici / subappaltatrici, qualora non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti o non abbiano richiesto allo stesso di effettuare il versamento rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per:
· la corretta determinazione delle ritenute;
· la corretta esecuzione delle ritenute;
· il versamento, senza possibilità di compensazione.
I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici / subappaltatrici:
· entro il limite della somma dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici / affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
· integralmente nel caso in cui non abbiano comunicato all’impresa appaltatrice / affidataria gli estremi del c/c su cui versare la provvista o abbiano eseguito pagamenti a favore di imprese affidatarie / appaltatrici / subappaltatrici inadempienti.
Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:
· non trasmettano i dati richiesti;
· non versino la provvista per effettuare i versamenti;
· non richiedano al committente di compensare quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, ovvero richiedano di compensare con crediti inesistenti / non esigibili;
il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice / affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.
Qualora il committente, entro 90 giorni dalla scadenza, riceva dalle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici il versamento della provvista / richiesta di compensazione nonché i dati richiesti, lo stesso procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
Il committente che ha effettuato il pagamento, deve darne comunicazione tramite PEC alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici entro 5 giorni.
Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista ed allegando una certificazione, ossia una sorta di “DURC fiscale” (le cui modalità di rilascio / riscontro saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate) dei seguenti requisiti, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:
· risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni;
· non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Infine, le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici non possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
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