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Certificazione di regolarità fiscale negli appalti

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 54730 del 6 febbraio 2020 è stato approvato lo “schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241”. Si tratta del nuovo certificato di regolarità fiscale (c.d. DURC fiscale) all’ottenimento del quale è possibile non applicare la disciplina prevista dall’art. 4 del DL n. 124/2019 in tema di responsabilità del committente per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’impresa affidataria/appaltatrice in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di affidamento / appalto / subappalto.

Il DL n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, con l’articolo 4, commi 1 e 2, ha introdotto nel D.Lgs n. 241/1997 il nuovo articolo 17-bis recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”. In particolare, in caso di appalto/affidamento e subappalto sono stati introdotti per committente e impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice nuovi obblighi in relazione alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute in riferimento alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di affidamento/appalto/subappalto c.d. “Labour intensive”.

La nuova disciplina in materia di appalti implica per

  • i committenti l’obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché di addizionali regionale e comunale all’IRPEF, trattenute dalle imprese in questione ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;

  • le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici l’obbligo di rilasciare le suddette deleghe di pagamento (Mod. F24) ai committenti entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di pagamento.

Il versamento delle ritenute è, pertanto, effettuato dall’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice tramite distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Oltre a copia delle deleghe di pagamento, le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici devono trasmettere al committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dallo stesso, con il dettaglio di ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione della predetta opera o servizio affidato, ammontare della retribuzione corrisposta ad ogni dipendente collegata a tale prestazione, ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

I nuovi obblighi trovano applicazione nei confronti dei soggetti di cui all’art. 23, comma 1, DPR n. 600/1973 (dunque, sostituti d’imposta), residenti in Italia,

  • che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi,

  • di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da:

- prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente

- con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.


Certificazione di regolarità

Le nuove disposizioni in materia di appalti (con riferimento sia agli obblighi di comunicazione per le ritenute fiscali che al divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi) non trovano applicazione se le imprese appaltatrici / subappaltatrici / affidatarie comunicano, allegando la relativa certificazione, al committente la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (lettera a) comma 5, art. 17-bis);

  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (lettera b) comma 5, art. 17-bis).

Novità

Ora l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. prot. 54730 del 6 febbraio 2020 fornisce il modello di certificazione che gli Uffici territoriali della stessa sono tenuti a rilasciare per attestare la sussistenza o meno dei predetti requisiti da parte delle imprese appaltatrici / subappaltatrici / affidatarie richiedenti, nonché i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti.

Il certificato di sussistenza dei requisiti di regolarità fiscale è messo a disposizione:

  • dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria o,

  • di un suo delegato,

presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai sensi dell’articolo 27 del DL n. 185/2008 che già provvedono al rilascio di altre certificazioni (certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda, o di attestazione di iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni).

Il Provvedimento specifica che l’impresa/delegato può segnalare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’Ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro. Qualora ricorrano i presupposti, l’Ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

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