Il meccanismo di applicazione del credito di imposta denominato Bonus Pubblicità prevede l'invio di due domande:
una prima domanda in corso d'anno, ossia nell'anno di effettuazione degli investimenti, per prenotare l'importo del credito.
una seconda domanda a consuntivo, ovvero nell'anno successivo per confermare gli importi investiti e liquidare il credito di imposta.
Tale meccanismo consente all'Agenzia Entrate di monitorare gli importi prenotati dai contribuenti in funzione delle somme disponibili.
Per il 2021 l'originaria prenotazione del credito doveva avvenire nel mese di marzo, ovvero dal 01/03/2021 al 31/03/2021. Poi, a seguito di modifiche normative e proroghe varie il periodo di prenotazione è stato spostato fino al mese di ottobre 2021, ovvero dal 01/10/2021 al 31/10/2021.
La proroga è stata resa nota dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria con un avviso pubblicato sul proprio sito il 31 agosto 2021.
Il rinvio, spiega il Dipartimento, si è reso necessario a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate a seguito delle modifiche alla disciplina del credito di imposta introdotte dal decreto Sostegni bis.
Il credito di imposta nasce in epoca pre-pandemica per effetto del DL 50/2017, ma inizialmente prevedeva un meccanismo di calcolo incrementale, ovvero si accedeva al credito di imposta solamente per la parte "incrementale" degli investimenti in pubblicità effettuati in un esercizio rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati negli esercizi precedenti.
Poi dal 2020 (e 2021 e 2022), per contrastare la crisi economica portata dalla pandemia, è stata introdotta una nuova disciplina, non più incrementale ma puntuale che prevede il riconoscimento di un credito della misura del 50% delle intere spese sostenute nell'anno per gli investimenti in pubblicità.
Tuttavia, per il 2021, la legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 608) aveva disposto che il credito spettasse per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50%, ma soltanto per gli investimenti su giornali quotidiani e periodici anche in formato digitale, ossia soltanto per il mezzo “stampa”, escludendo di fatto TV e radio che pertanto tornavano a dover far riferimento al calcolo incrementale, creando una disciplina mista per gli anni 2021 e 2022.
A rettificare tale limitazione è intervenuto appunto il citato art. 67, c. 10, D.L. 73/2021 (Sostegni BIS) che ha disposto che il credito spetti per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui seguenti mezzi d'informazione:
giornali, quotidiani e periodici, anche online nel limite di 65 milioni (dei 90 disponibili per il 2021);
radio e TV locali e nazionali, analogiche e digitali non partecipate dallo Stato nel limite di 25 milioni (dei 90 disponibili per il 2021).
Per quanto riguarda la pubblicazione della percentuale di credito stimata di agevolazione, bisognerà attendere la fine del mese di ottobre e la chiusura del periodo di prenotazione. Per conoscere l'esatta misura del credito spettante bisognerà invece attendere il 2022 e la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto.
Può essere utile come termine di paragone l'elenco provvisorio dei richiedenti a seguito di prenotazione uscito nel mese di aprile 2021 con riferimento al termine iniziale di prenotazione (mese di marzo 2021) il quale aveva quantificato una percentuale di credito di imposta provvisoria dell'11% (quindi a fronte ad esempio di 3.000 euro di spese pubblicitarie un credito di imposta di 330 euro).
Il nostro Studio è a disposizione dei clienti che avessero intenzione di procedere alla prenotazione del credito di imposta avendo sostenuto costi pubblicitari agevolabili nel 2021.
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