Con la circolare n. 9 del 23 luglio u.s. l'Agenzia delle Entrate è intervenuta opportunamente con importanti chiarimenti in tema di Credito di Imposta per investimenti 4.0 (e anche non 4.0) di cui alla L. 169/2019 (Finanziaria 2020) come modificata dalla L. 178/2020 (Finanziaria per l'anno 2021).
Si riportano di seguito sinteticamente gli aspetti essenziali dei principali chiarimenti forniti dalla suddetta Circolare.
Estremi della norma agevolativa nella fattura di acquisto
Sul tema dell’indicazione della norma agevolativa sui documenti, l’Agenzia ricorda che, per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della Legge di bilancio 2020. Invece, per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 - per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20% - le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della Legge di bilancio 2021.
Nel caso in cui nei documenti già emessi non sia stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati devono regolarizzare tali documenti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto, che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa, apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
Ambito temporale di riferimento
Secondo la Legge di bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, si ha una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dalla Legge di bilancio 2020 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali non 4.0, nonché ai beni ricompresi negli Allegati A e B, annessi alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
In tale ipotesi, occorre distinguere il caso degli investimenti per i quali, alla data del 15 novembre 2020, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (cd. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali, alla suddetta data, non risultino verificate tali condizioni.
Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla Legge di bilancio 2020. Nel secondo caso, è applicabile la nuova disciplina, introdotta dalla Legge di bilancio 2021.
DURC e regolarità contributiva
In tema di regolarità contributiva, l’Agenzia chiarisce che il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta, costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
Ritardo nell'interconnessione
Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito d’imposta “in misura piena”.
Nella circostanza in cui l’impresa decida di avvalersi del credito d’imposta “in misura ridotta” a seguito dell’entrata in funzione del bene, l’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito d’imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
L’Agenzia, inoltre, chiarisce che, potendo l’interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione, l’agevolazione non viene meno, sempre che le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempre che il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta in rassegna.
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