Dal 2022 la misura è definitiva: i neo papà, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono obbligati a godere del congedo di paternità per 10 giorni entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio/a.
Questo quanto previsto dall’art. 1 comma 134 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022).
La previsione, a suo tempo introdotta con l’art. 4, comma 24, lett. a) della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), nel corso degli anni è stata oggetto di continue rivisitazioni e soprattutto implementazioni per quanto attiene la durata del periodo di astensione obbligatoria dei papà. In particolare, in questo suo percorso, l’astensione obbligatoria dei lavoratori padri vedeva sancito, con l’art. 1, comma 354 della Legga 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), l’innalzamento della durata del congedo, a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021.
La Legge di Bilancio 2022, con l’intento di assicurare un maggiore coinvolgimento del padre nella vita familiare e nella cura dei figli, rende da temporanee a stabili e definitive le disposizioni in tema di congedo obbligatorio per i lavoratori subordinati.
A decorrere dal 2022, quindi, viene stabilito che entro il 5° mese dalla nascita del figlio (o dell’ingresso in famiglia in caso di adozione, affidamento o collocamento temporaneo), il padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario.
deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro, anche continuativamente, per un arco temporale di 10 giorni. Inoltre tale periodo di astensione lavorativa può essere goduto dal lavoratore contemporaneamente al periodo di maternità spettante e goduto dalla madre.
può altresì astenersi, in via facoltativa, per un periodo di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di congedo di maternità spettante alla madre stessa. Ciò fa conseguire che il termine finale del congedo di maternità post partum della madre lavoratrice è anticipato di un giorno.
Il congedo obbligatorio per paternità, inoltre, può essere goduto anche in via non continuativa.
Per i giorni di astensione obbligatoria al padre viene riconosciuta una indennità che risulta essere pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera del lavoratore da calcolarsi secondo il criterio dell’indennità di maternità così come prevista dalla normativa vigente (retribuzione media globale dei 30 giorni precedenti l’astensione).
L’indennità è corrisposta, con il criterio dell’anticipazione, da parte del datore di lavoro e dallo stesso conguagliata con i contributi mensili dovuti per tutti gli altri datori di lavoro.
Inoltre, per tutti i giorni di congedo fruiti, è garantita la contribuzione figurativa utile alla maturazione della rendita pensionistica e della relativa misura.
Le medesime previsioni sono da ritenersi valide anche in caso di godimento del congedo facoltativo goduto dal padre, alternativo a quello della madre.
Il neo papà, per poter fruire del congedo obbligatorio, deve solo comunicarlo in forma scritta al proprio datore di lavoro con preavviso di almeno 15 giorni indicandone altresì il periodo prescelto per la fruizione.
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