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Abolizione delle Società di Comodo per perdite sistemiche

Con l’approvazione definitiva del Decreto Semplificazioni (DL 73/2022) è divenuta definitiva l’abrogazione della normativa in tema di Società di Comodo in Perdita sistematica.

L’art. 9 del DL 73/2022 abroga infatti la fastidiosa disciplina introdotta nel 2011 (in piena crisi finanziaria del debito sovrano italiano) dal DL 138/2011, in particolari i commi da 36-decies 36-duocedies dell’articolo 2.

Già la numerazione dei commi fa intendere il caos normativo che scaturì nel 2011 nel tentativo di arginare la crisi finanziaria del debito pubblico italiano. Questa come altre misure allora adottate cercavano in maniera scomposta di recuperare gettito introducendo degli oneri per imprese e professionisti al limite della costituzionalità o semplice buon senso.

Con tali disposizioni furono infatti apportate delle modifiche alla disciplina delle società di comodo (presente fin dal 1996), estendendone l’applicazione alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero per quattro periodi se nel quinto è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo. È stato, in pratica, presunto che, in presenza di perdite “reiterate”, il comportamento della società risulti antieconomico, cioè privo di logica imprenditoriale e, in quanto tale, indice di “infedeltà fiscale”. Tale presunzione opera indipendentemente dal superamento o meno del “test di operatività”, cioè anche se sono indicati nel conto economico ricavi e altri proventi di ammontare superiore a quello presunto in base alla detta disciplina delle società di comodo.

Se la società risultava in Perdita Sistemica le conseguenze erano pesanti, ed analoghe a quelle delle Società di Comodo “ordinarie”, ovvero:

- obbligo di dichiarare, ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, un reddito non inferiore a quello minimo presunto, calcolato in base a percentuali fisse sugli asset dell’attivo societario;

- ai fini IRAP, un imponibile non inferiore al detto reddito minimo presunto IRPEF o IRES, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi;

- ai fini IVA, il credito risultante dalla dichiarazione può essere soltanto riportato in avanti per la compensazione verticale IVA da IVA; se, però, il soggetto dovesse risultare “non operativo” per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale, in sostanza si perde il credito Iva in modo definitivo.

Oggi si arriva per effetto del DL 73/2022 alla abrogazione di questa norma che gli operatori ritengono particolarmente odiosa in quanto punisce i soggetti che, soprattutto in periodi di prolungata crisi economica, si trovano nella reale impossibilità di produrre un reddito.

La norma si applica dal 2022, quindi riteniamo di aderire alla interpretazione più logico sistematica che ritiene il 2022 il primo esercizio nel quale le penalizzazioni derivanti dalla disciplina in esame non trovano applicazione, anche se nel quinquennio precedente sono state realizzate perdite o in quattro periodi d’imposta perdite e nel quinto è stato dichiarato un reddito inferiore a quello “minimo”.


La possibilità di presentare interpello per le società di comodo “generiche”

Per le altre società di comodo, ovvero le cosiddette “non operative” in quanto, pur non essendo in perdita, hanno conseguito ricavi inferiori a quelli stabiliti dalle percentuali previste dalla normativa, la disciplina resta invariata.

Molti operatori e commentatori hanno richiesto una sospensione di questa disciplina perlomento durante la vigenza dello stato di emergenza pandemico per Covid-19.

L’Amministrazione finanziaria ha, però, affermato, nelle risposte a interrogazione parlamentare del 23 giugno 2021, n. 5-06289, e del 22 settembre dello stesso anno, n. 5-06627, che la detta causa di disapplicazione non sarebbe automaticamente applicabile perché una proposta di modifica normativa in tal senso non è stata approvata dal Parlamento nel 2020, a causa degli effetti negativi che avrebbe comportato sul gettito. È stato, quindi, precisato che l’Agenzia provvederà a valutare tali situazioni in sede di risposta agli interpelli presentati dalle società interessate, “anche in considerazione dell’eterogeneità delle situazioni riscontrabili”.






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